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CILA o SCIA? Le caratteristiche dei permessi per interventi edilizi

 

CILA o SCIA? Che si tratti di manutenzione straordinaria o ordinaria, i soggetti che desiderano svolgere dei lavori edilizi nel proprio edificio o unità immobiliare necessitano di uno di questi permessi. Capita spesso di non riuscire a fare distinzione tra le due documentazioni.

Cerchiamo di fare chiarezza sulle caratteristiche e i contesti in cui adoperare le autorizzazioni e quando optare per la CILA o la SCIA.

Che differenza c’è tra SCIA e CILA? 

Quando si tratta di attività edilizia, è essenziale ottenere i permessi necessari da trasmettere al Comune con firma di un tecnico abilitato per garantire la conformità legale dei lavori in atto. I documenti in questione sono tre:

  • SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività); 
  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
  • Permesso di costruire.

 

La SCIA viene richiesta per i lavori che impattano gli elementi strutturali e la sagoma dell’edificio, mentre la CILA riguarda essenzialmente i lavori effettuati all’interno degli immobili che non riguardano le componenti strutturali dell’edificio.

Il permesso di costruire, infine, è un titolo abilitativo che viene utilizzato per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e per le modifiche di volumetria ed il cambio della destinazione d’uso.

 

Più nello specifico, la SCIA deve essere utilizzata quando si interviene sulle componenti strutturali dell’immobili e, dunque, riguarda principalmente i seguenti interventi:

  • Opere di manutenzione straordinaria che coinvolgono parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio;
  • ristrutturazione edilizia che non richiede il permesso di costruire.

D’altra parte, i lavori che rientrano nella CILA riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria che non impattano sugli elementi strutturali dell’edificio, non intervengono con la finalità di cambio della destinazione d’uso dell’unità e per i quali non è richiesto il permesso di costruzione.

In particolare, si tratta delle seguenti tipologie di lavori:

  • Manutenzione straordinaria di tipo “leggero”;
  • eliminazione di barriere architettoniche;
  • restauro e risanamento conservativo di tipo “leggero”;
  • interventi edilizi che non rientrano nell’edilizia libera, SCIA o permesso di costruire;
  • rinnovo o sostituzione di parti dell’edificio;
  • installazione o integrazione di servizi tecnologici e igienico-sanitari.

Infine, quando si tratta di accorpamento o frazionamento tra SCIA e CILA viene richiesta quest’ultima, purché la divisione o unione delle unità immobiliari non comporti modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o il cambio della destinazione d’uso originaria.

CILA o SCIA? I costi da sostenere per ottenere i permessi 

Le pratiche edilizie esaminate fino ad ora non sono gratuite. I costi per CILA e SCIA possono essere influenzati dai seguenti fattori:

  • Complessità dell’intervento da effettuare;
  • Tipologia e dimensioni dell’immobile;
  • Tariffe applicate dal Comune o dalla Provincia competente.

In aggiunta a tali fattori, per individuare i costi di CILA e SCIA totali è necessario valutare l’entità delle spese relative al tecnico abilitato, ovvero un geometra, un ingegnere, architetto o perito industriale, che si occuperà della redazione del documento.

Volendo fare una stima, quanto costano Cila e Scia? Il costo della CILA si aggira attorno ai 500€ mentre la SCIA invece può essere pagata circa 700€. Infine, la pratica più costosa è il permesso di costruire, che può raggiungere anche i 1.500€.

CILA o SCIA in sanatoria: normativa e sanzioni

La CILA e SCIA in sanatoria sono entrambi procedimenti previsti dalla legge per la regolarizzazione di opere edilizie già in corso o già realizzate in difformità dalla normativa urbanistica.

La CILA in sanatoria viene presentata quando i lavori sono già iniziati e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ai ⅔ della sanzione prevista per la mancata presentazione, ovvero circa 333,33 euro anziché 1.000 euro.

La SCIA in sanatoria, invece, permette di regolarizzare opere edilizie già realizzate in difformità, a patto che siano compatibili con i piani e i regolamenti vigenti.

In caso di mancata presentazione della SCIA o di realizzazione in difformità con la normativa urbanistica, è prevista una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile e comunque non inferiore a 516 euro.

Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati, è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e una sanzione che va da 516 euro a 10.329 euro.

Ad ogni modo, la regolarizzazione delle opere edilizie CILA e SCIA in sanatoria permette di evitare sanzioni più pesanti e di avere la certezza che i lavori siano conformi alla normativa vigente.